IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  cattolica  del Sacro Cuore di
Milano, approvato con regio  decreto  20  aprile  1939,  n.  1163,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  17  del  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione
superiore del 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la delibera  del  consiglio  della  facolta'  di  economia  e
commercio  del  31  marzo  1992,  con  la  quale e' stata proposta la
modifica  di  statuto  riguardante  la  formalizzazione   dei   corsi
semestrali;
  Vista la delibera del senato accademico del 10 aprile 1992;
  Vista  la  delibera  del consiglio di amministrazione del 10 aprile
1992;
  Preso  atto  del   parere   favorevole   espresso   dal   Consiglio
universitario  nazionale  nell'adunanza  del 9 ottobre 1993 in merito
alla  proposta  intesa  ad  ottenere  la  formalizzazione  dei  corsi
semestrali;
  Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale  di  cui
all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e'
modificato come segue:
                            Articolo unico
  Nella  parte  II,  ordinamento  degli  studi,  facolta',  lauree  e
diplomi,  al  titolo IV, facolta' di economia e commercio - 1, laurea
in economia e commercio, in calce all'art. 17  vengono  inseriti  tre
nuovi  commi  sull'articolazione  dei  corsi  e  sulle  modalita'  di
accertamento del profitto attraverso esami e prove  d'idoneita'  come
di seguito indicato:
  "Il  consiglio  di facolta' puo' stabilire quali insegnamenti siano
svolti con corsi annuali e quali con corsi  semestrali,  intendendosi
come  tali  quelli  con  un numero di ore pari alla meta' di un corso
annuale; puo' inoltre  stabilire  che  un  insegnamento  annuale  sia
svolto  in  due  corsi  semestrali  con  distinte prove d'esame. Puo'
altresi'   stabilire   che   gli   insegnamenti    istituzionali    e
caratterizzanti  formino oggetto di piu' corsi, annuali o semestrali,
in aggiunta al primo.
  Ferma restando la possibilita' di sostituire corsi annuali  con  un
numero doppio di corsi semestrali, fino a due corsi annuali o quattro
semestrali,  previsti  nel  secondo  biennio possono essere svolti in
forma di corsi integrati,  tenuti,  per  un  numero  complessivamente
uguale  di  ore,  da  diversi  docenti, che faranno tutti parte della
commissione d'esame.
  Il consiglio del corso di laurea puo' designare un coordinatore per
ciascun corso svolto in questa forma e stabilira', altresi',  i  modi
di  verifica del profitto e le norme di equivalenza con gli esami dei
corsi annuali e semestrali. Ogni corso comporta un esame di profitto;
ogni corso di lingue comporta una prova di idoneita'".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 29 ottobre 1993
                                                  Il rettore: BAUSOLA